2/12/2006 - 001 - Guida in stato d’ebrezza

Guida sotto l’influenza dell’alcool – Accertamento – Prelievo ematico – Utilizzabilità - Condizioni – Limiti

E’ diritto della persona rifiutare di sottoporsi a un prelievo ematico finalizzato unicamente all’accertamento dello stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona, e, se pur minimamente, anche pericoloso nell’ipotesi di impiego di strumenti non adeguatamente sterilizzati; ma qualora il prelievo sia stato eseguito nell’ambito di una fase terapeutica ovvero per immediati accertamenti di pronto soccorso (in occasione di un ricovero a seguito di un incidente stradale), deve ritenersi che il prelievo ematico è accertamento necessitato dall’esigenza di tutelare la persona, per cui l’indagine sull’accertamento di un reato non è sicuramente lo scopo a cui mira il prelievo, e, come tale, nessun abuso può ritenersi consumato. Ne consegue, in quest’ultima evenienza, che i risultati di detto prelievo, effettuato secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, nella struttura dove il soggetto viene ricoverato a seguito di un incidente stradale, ben possono essere utilizzati anche per l’accertamento della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool (art.186 del C.S.), trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso documentazione medica, e restando irrilevante, a questi fini, la mancanza del consenso.
Al contrario, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario ai fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 del C.C.P., per l’accertamento della suddetta contravvenzione, per
violazione dell’art. 13 della Costituzione, il quale tutela l’inviolabilità della persona.

Cassazione penale – Sez. IV – 6/2005 n. 22599


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