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- 010 - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento - Prelievo ematico - Limiti -
E' diritto della persona rifiutare di sottoporsi a un
prelievo ematico finalizzato unicamente all'accertamento
dello stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esa-
me invasivo, con violazione dei diritti della persona,
e, se pur minimamente, anche pericoloso nell'ipotesi di
impiego di strumenti non adeguatamente sterilizzati; ma
qualora il prelievo sia stato eseguito nell'ambito di
una fase terapeutica, ovvero per immediati accertamenti
di pronto soccorso ( in occasione di un ricovero a se-
guito di incidente stradale), deve ritenersi che il pre-
lievo ematico è accertamento necessitato dall'esigenza
di tutelare la persona e come tale, nessun abuso può
ritenersi consumato. Ne consegue, in quest'ultima eve-
nienza, che i risultati di detto prelievo, effettuato
secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso,
nella struttura dove il soggetto viene ricoverato a se-
guito di incidente stradale, ben possono essere utiliz-
zati anche per l'accertamento della contravvenzione di
guida sotto l'influenza dell'alcool (art.186 del C.S.),
trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso
documentazione medica, e restando irrilevante, a questi
fini, la mancanza del consenso.
Al contrario il prelievo ematico effettuato in assenza
e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soc-
corso, e dunque non reso necessario ai fini sanitari, è
inutilizzabile (ex art. 191 C.P.P.)per l'accertamento
della suddetta contravvenzione, per violazione dell'art
13 della Costituzione, il quale tutela l'inviolabilità
della persona.
Cassazione Penale - Sez. IV - 6/2005 n. 22599 |