4/06/2009 -
011 - Danno morale - Addio alle tabelle.
Importante decisione della Suprema Corte: il danno morale
in quanto voce autonoma di risarcimento distinta dal
danno biologico, deve essere "personalizzato" in base
alle condizione soggettive del danneggiato ed alla gra-
vitą del danno.
Nella valutazione del danno morale contestuale alla le-
sione del diritto alla salute, la valutazione di tale
voce č dotata di logica autonomia in relazione alla di-
versitą del bene protetto, che pure attiene ad un dirit-
to inviolabile della persona.
Questo č costituito dalla sua integritą morale.
L'art. 2 della Costituzione in relazione all'art.1 della
Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato
dall'Italia con Legge n. 190 del 2/8/2008, collocando
la dignitą umana come la massima espressione della sua
integritą morale e biologica deve tener conto delle con-
dizioni soggettive della persona umana e della gravitą
del fatto, senza che possa considerarsi il valore della
integritą morale una quota minore del danno alla salute.
Cassazione civile - sentenza n.29191 - sez.III- 12/12/08 |