20/08/2009 -
015 - Caduta di concorrente durante gara ciclistica.
Nel caso di caduta di un concorrente nel corso della
fase finale di una gara ciclistica deve essere dichia-
rata la responsabilità solidale dell'Unione Sportiva
organizzatrice della gara e della Federazione Ciclistica
Italiana ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. quando
dall'espletata istruttoria siano risultate evidenti ca-
renze e limiti organizzativi e di gestione della sicu-
rezza della competizione, soprattutto tenuto conto del
particolare contesto durante il quale la caduta si è
verificata (fase concitata della gara corrispondente
alla volata finale dei ciclisti).
E' indubbio infatti che l'attività agonistica implichi
l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di
coloro che vi partecipano, sicchè eventuali danni da essi
sofferti, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli
stessi, mentre è sufficiente che gli organizzatori, al
fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano pre-
disposto le normali cautele idonee a contenere il ri-
schio nei limiti confacenti alla specifica attività
sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti all'uopo
previsti.
Tribunale di Milano - sez.X civ. n.2671 del 29/2/2008 |