23/05/2008 -
009 - Fallimento e procedure concorsuali. Riscatto di assicurazione sulla vita
Il curatore fallimentare non può agire contro il terzo
assicuratore per ottenere il valore di riscatto di una
polizza di assicurazione sulla vita stipulata dal falli
to, così come le somme dovuto, di solito impignorabili,
nemmeno possono rientrare tra i beni compresi nell'atti-
vo fallimentare. Il contratto di assicurazione sulla
vita, svolgendo un'essenziale funzione previdenziale,
non si scioglie con il fallimento.
Cassazione civile - 31/3/2008 - n. 8271
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